Il Tar Campania, con sentenza del 18 ottobre,
si è espresso su un ricorso riguardante l'individuazione delle aree non idonee
all’installazione di impianti eolici in Campania sancendo la legittimità dei
provvedimenti adottati dalla giunta regionale della Campania.
La Regione Campania, infatti, nel 2016, ha dato attuazione al comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 6/2016 con il quale è prevista, tenendo conto della concentrazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili esistenti, l’individuazione dei criteri e delle aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20 Kw.
Punto cardine dell’atto impugnato è il corretto
contemperamento delle esigenze di tutela dell’ambiente, mediante produzione di
energia pulita, con l’esigenza di tutelare il paesaggio e i tratti identitari
del territorio.
In particolare, è stato individuato il criterio della
“saturazione” di alcune aree al fine di evitare il cosiddetto “effetto selva”,
che ha condotto a una proliferazione di pale eoliche e a un loro addensamento
in molte parti delle aree interne.
Secondo il TAR, infatti, “il territorio è una risorsa
limitata e non riproducibile: sicché, se in tali zone è già stato realizzato un
considerevole numero di impianti non può essere ritenuto irragionevole un
divieto di ulteriori installazioni”.
E’ stata inoltre riconosciuta la corretta applicazione del
principio del tempus regit actum, in base al quale le nuove norme si applicano
non solo alle nuove istanze ma anche a quelle già presentate e non ancora
autorizzate.
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